Cronaca
Ex Desco, sequestro preventivo operato da Corpo Forestale e Carabinieri di Terracina
Bloccato ancora una volta il progetto di riqualificazione urbanistica
22/02/2013
In data odierna personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Latina ha dato esecuzione, in collaborazione con il NORM della Compagnia CC di Terracina, al decreto di sequestro preventivo, emesso dal Sostituto Procuratore Dr. Giuseppe Miliano, riguardante una area delle dimensioni di 3 ettari, situata alle porte di Terracina e denominata ex Desco.
Tale area risultava interessata da un imponente progetto di riqualificazione urbanistica-edilizia approvato dal Comune di Terracina con la procedura dell'accordo di programma. Questa particolare procedura consiste nella realizzazione di un complesso turistico/ricettivo, residenziale e sociale, della volumetria complessiva di 63.000 metri cubi articolato in n°2 alberghi, n°1 centro commerciale, n°1 centro sociale e n°60 appartamenti per un valore economico di oltre 30 milioni di euro.
Colpita dalla misura preventiva è la società "M.P.M. Immobiliare S.r.l.", con sede in Napoli, in qualità di proprietaria dell'area in esame e beneficiaria dei titoli edificatori. Tale società era stata già attenzionata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli che nel marzo del 2010 esegui un primo sequestro per l'ipotesi di riciclaggio di capitali illeciti in quanto i rappresentanti di detta società risultavano verosimilmente legati ad organizzazioni criminali. Il sequestro della DDA venne poi revocato dal Tribunale del Riesame di Napoli.
L'ipotesi di reato contestata attualmente è di lottizzazione abusiva e abuso di ufficio, in quanto dalle indagini esperite è emersa la mancanza oggettiva dei presupposti per attuare la variante urbanistica dell'area mediante l'istituto dell'accordo di programma. Nello specifico la variante urbanistica effettuata tramite accordo di programma sarebbe stata approvata, non tanto per soddisfare interessi pubblici, ma solo interessi privatistici.
La finalità pubblica dell'intervento, che costituisce il fondamento della procedura "speditiva" dell'accordo di programma (quindi in deroga ai normali procedimenti di variante al Piano Regolatore Generale) non può essere desunta dalle semplici asserzioni della parte e/o dall'intendimento di realizzare esigue opere pubbliche costituenti un minus rispetto all'intero intervento, ma deve essere concretamente accertata in fatto altrimenti si verrebbe arbitrariamente a sovvertire il principio della prevalenza dell'interesse pubblico su quello del privato statuito sia dal citato art. 2 della L.R. 22/97 che dall'art. 34 del T.U. n°267/2000.
Infatti la variante urbanistica con cui vengono autorizzate le destinazioni residenziali, commerciali e turistico/ricettive previste non rivestirebbero alcuna finalità pubblica, anche in considerazione del fatto che la gestione dell'intero intervento è attuata dal solo privato.
La struttura asseritamente adibita all'uso turistico-sociale inoltre è priva di una compartecipazione pubblica e/o di precisi obiettivi pubblici preliminarmente individuati dalle amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera.
L'intervento in parola quindi si andrebbe a concretare in un mero intervento privatistico la cui ricaduta in termini pubblici risulterebbe solamente indotta, e non preminente, al pari di una qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale, da approvarsi però con le normali procedure di variante di cui alla Legge 1150/'42.
Anche servizi a supporto delle predette strutture edilizie come parcheggi, strade e condotte fognarie, sono strettamente funzionali e connessi ai soli interventi edilizi previsti, senza il benché minimo potenziamento dei servizi a favore delle aree finitime non lascerebbero dubbi circa la non rilevanza pubblica del poderoso intervento edilizio.
Nell'accordo di programma si osserva inoltre la mancata previsione degli atti d'obbligo, sottoscritti dai beneficiari degli effetti della variante urbanistica, di precisi vincoli volti a garantire l'immutabilità nel tempo delle destinazioni d'uso turistico sociali e turistico ricettiva.